Formazione continua

Lo sviluppo della persona e la competitività delle imprese sono strettamente legati alla loro capacità di promuovere e avviare processi di innovazione, capacità che si raggiunge solo attraverso percorsi formativi volti all’aggiornamento e alla qualificazione professionale. È questo l'obiettivo della formazione continua dei lavoratori.

Finalizzata al mantenimento delle condizioni di occupabilità lungo l'arco della vita e allo sviluppo della capacità di adattamento dei lavoratori al mondo del lavoro, la formazione continua costituisce una componente essenziale della formazione permanente.

Il sistema di formazione continua rivolto alle persone occupate è teso all'aggiornamento e alla crescita delle conoscenze e competenze professionali, strettamente connessi all'innovazione organizzativa e tecnologica del sistema produttivo e ai cambiamenti del mercato del lavoro.

Sia le politiche europee che la riforma del lavoro indicano nella formazione continua la migliore forma di tutela dei lavoratori, poiché li rende soggetti competitivi ed appetibili per il mercato del lavoro e per le aziende.

Le attività di formazione continua possono essere predisposte dalle aziende oppure essere svolte autonomamente dai lavoratori.

Attualmente il sistema italiano di formazione continua è regolato dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236. La normativa prevede che il Ministero del Lavoro, le Regioni e le Province autonome possano finanziare attività destinate a:

  • operatori e formatori dipendenti degli Enti di formazione
  • lavoratori dipendenti di aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale
  • lavoratori dipendenti di aziende che contribuiscono in misura non inferiore al 20% del costo delle attività
  • soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di disoccupazione che hanno partecipato ad attività socialmente utili.

A partire dal 1999 è stata introdotta la sperimentazione dei voucher formativi, strumenti finalizzati all'ampliamento delle competenze e delle conoscenze individuali, non sempre necessariamente coincidenti con le istanze delle aziende.

Con l'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (integrato dall'art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289), è stata disposta invece l'istituzione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la Formazione Continua, costituiti attraverso accordi interconfederali tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Scopo dei Fondi è quello di promuovere l'accrescimento della formazione continua, ovvero di sostenere e finanziare la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori. Attraverso il finanziamento di piani di formazione concordati tra imprese e sindacati, i Fondi intendono promuovere, quindi, la crescita occupazionale e la competitività delle imprese.

Anche il Fondo Sociale Europeo incentiva la Formazione continua intesa come adeguamento dei lavoratori - in particolare quelli minacciati dalla disoccupazione, in cassa integrazione o in mobilità - all'evoluzione dei sistemi produttivi e alle trasformazioni industriali.

Il FSE infatti cofinanzia assieme alle Regioni e alle Province corsi, prevalentemente gratuiti, che consentano ai partecipanti l'acquisizione di qualifiche e competenze richieste dal mercato del lavoro.

La formazione continua si svolge in azienda o presso enti di formazione.

Da anni lo IAL opera nell'ambito della formazione continua, partecipando anche ad interventi formativi promossi e finanziati dal FSE e dai Fondi. Grazie alla rete di Srl presenti sull'intero territorio nazionale, lo IAL realizza progetti formativi per le aziende di ogni settore, rispondendo efficacemente alle istanze di formazione espresse dai territori e dalle aziende e alla crescente domanda di aggiornamento professionale dei lavoratori.

Per approfondire

Formazione continua - Ministero del Lavoro

Legge 19 luglio 1993, n. 236