Lo stress lavoro-correlato è una "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro". Il concetto è introdotto dall'Accordo Europeo sullo stress da lavoro dell'8 ottobre 2004.
Il Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) stabilisce che lo stress lavoro-correlato è incluso nella valutazione obbligatoria dei rischi nei luoghi di lavoro ed è demandato al datore di lavoro. Le manifestazioni di stress sul lavoro considerate come stress lavoro-correlato sono solo quelle causate da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro e la loro valutazione va svolta con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, e prendendo in esame non singoli, ma gruppi omogenei. La valutazione va articolata in due fasi:
- valutazione preliminare (obbligatoria);
- seconda fase (se sono riscontrati elementi di rischio e le misure adottate risultano inefficaci)
La prima fase consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi di tre tipi:
- eventi sentinella (indici infortunistici; assenze per malattia; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori)
- fattori di contenuto del lavoro (ambiente di lavoro e attrezzature; turni, orari, carichi e ritmi di lavoro)
- fattori di contesto del lavoro (ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro).
Se non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro è solo tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (Dvr) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se emergono elementi di rischio, bisogna pianificare e poi adottare opportuni interventi correttivi. Se gli interventi correttivi risultano inefficaci, si procede ad una fase successiva di "valutazione approfondita".